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Obbligo della marcatura CE per gli aggregati destinati al confezionamento di calcestruzzi e malte, opere di ingegneria civile e strade



Si comunica che dal 4 febbraio 2008 è terminato il periodo in cui era ancora possibile adoperare aggregati che fossero privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto disciplinato dal D.M. 11 aprile 2007; a partire da tale data è pertanto consentito l’impiego dei soli aggregati marcati CE.

Il decreto si applica agli:

  • aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione,
  • aggregati per malta,
  • aggregati per calcestruzzo,
  • aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l`impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade,
  • aggregati per massicciate ferroviarie,
  • aggregati per opere di protezione.

 Le norme tecniche di riferimento sono elencate nell`Allegato 1 al Decreto stesso.

Per i sistemi di attestazione della conformita` definiti nell`Allegato 2 al Decreto – sistema 4 o sistema 2+ con l’intervento di organismo notificato – si opera una differenziazione in base all`uso previsto se uso strutturale o non strutturali.

Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle di cui all`Allegato 3 del decreto.

E` quindi importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformita, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attivita` di collaudo.